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SCIOPERO GENERALE 26 OTT

  • October 18, 2018 19:12

ANCHE GLI OPERATORI E LE OPERATRICI SOCIALI SCIOPERERANNO. IN DIVERSE CITTA’ D’ITALIA SCENDEREMO IN PIAZZA: IN CORTEO, CON PRESIDI, ASSEMBLEE PUBBLICHE PERCHE’ E’ ARRIVATA L’ORA CHE SIANO I LAVORATORI E LAVORATRICI DEL SOCIALE A DIRE QUAL E’ IL SENSO E IL VALORE DEL LORO LAVORO, COS E’ QUALITA’ DEI SERVIZI E QUALI SONO LE CONDIZIONI CHE DAREBBERO DIGNITA’ E RICONOSCIMENTO ALLA CATEGORIA.

ABBIAMO SCRITTO UNA PIATTAFORMA E PER MENO DI QUESTA NON CI FERMEREMO!

CAMBIAMO LA LEGGE 205 E IL D.D.L LORENZIN. VOGLIAMO UN CONTRATTO UNICO DI CATEGORIA, DIGNITOSO, NON QUELLI FIRMATI FIN’ORA DAI SINDACATI CONFEDERALI E LE CENTRALI COOPERATIVE. BASTA CON GLI APPALTI AL MASSIMO RIBASSO.

 

“DIGNITA’ PER IL LAVORO EDUCATIVO. UNIAMO LE LOTTE”

  • October 13, 2018 11:54

PIATTAFORMA RINNOVO C.C.N.L. E LEGGE 205 (ex-Iori)

  • October 12, 2018 18:44

Pubblichiamo la Piattaforma approvata durante l’incontro nazionale della Rete il 22 settembre 2018. I temi principali: RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COOPERATIVE SOCIALI e L. 205 EX-IORI E RELATIVI CORSI DI RIQUALIFICA. Invitiamo tutti i colleghi e le colleghe a leggerla, discuterla, condividerla, farla circolare nei luoghi di lavoro. Il 26 OTTOBRE in occasione dello SCIOPERO GENERALE la porteremo in piazza.

L’assemblea nazionale ha deciso di aderire allo SCIOPERO GENERALE DEL 26 OTTOBRE, sostenendo la piattaforma dei sindacati di base e con l’intenzione di attraversare questa giornata di lotta con una specifica piattaforma rivendicativa di settore. In queste settimane si stanno svolgendo assemblee nei diversi territori per discutere sulle modalità di mobilitazione nella giornata del 26:

LUNEDI 15 OTTOBRE ORE 21 A MILANO (SEDE COBAS Viale Monza 160)

GIOVEDI 19 OTTOBRE ORE 18.30 A REGGIO EMILIA (CASA BETTOLA Via Martiri della Bettola 6)

 

PIATTAFORMA RETE NAZIONALE OPERATORI SOCIALI:

  1. LEGGE” “IORI” (7 articoli, dal 594 al 601, presenti nella legge di Bilancio 205 ed entrata in vigore il 1.01.2018)

  1. Il COSTO del CORSO per acquisire il titolo di Educatore Professionale (non equipollente alla laurea in scienze dell’educazione) NON DEVE RICADERE sulle lavoratrici e i lavoratori. Vedi Art. 597 che tra le altre cose dice “le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti”.

    1. Possibili sotto – obiettivi: I lavoratori che frequenteranno il corso intensivo possono accedere alle agevolazioni previste dal Diritto allo Studio;

    2. Possibili interlocutori: Regioni. Quest’ultime dovranno poi proporsi come mediatori tra Lavoratori, Università, LegaCoop e Confcooperative al fine di trovare una possibile soluzione che riduca o annulli i costi del percorso formativo.

  2. Le Università, i Servizi, gli Enti del Terzo Settore, le Cooperative si organizzino affinché la riqualifica di migliaia di lavoratrici e lavoratori avvenga attraverso la FORMAZIONE SVOLTA in orario di lavoro.

  3. RICONOSCIMENTO e CONTEGGIO della formazione e dei titoli che negli anni di studio e di lavoro ciascuno/a ha sostenuto. L’applicazione delle norme transitorie porti a stabilire una più specifica compensazione formativa in numero di crediti da 0 a 60, secondo i propri curricula formativi.

  4. RICONOSCIMENTO e CONTEGGIO di CFU ACQUISITI in ALTRI percorsi di LAUREA UMANISTICHE.

  5. RIVEDERE I PARAMETRI necessari ad ACQUISIRE il TITOLO di Educatore Professionale SENZA DOVER SEGUIRE IL CORSO

  6. Venga prevista per legge la necessità di una FORMAZIONE PERIODICA E CONTINUA su tematiche proposte dai lavoratori in base ai bisogni emersi, che venga certificata e riconosciuta in orario di lavoro.

  7. ELIMINAZIONE DELLA DIVISIONE TRA EDUCATORE SOCIO – PEDAGOGICO e SOCIO – SANITARIO, che rappresenta un’ulteriore frammentazione della categoria legata ad interessi lobbistici delle accademie che andrebbe sostituita con un percorso formativo unico e con pari possibilità di accesso al lavoro. (1)

  1. C.C.N.L. Cooperative sociali e in generale sui numerosi contratti esistenti per la categoria:

  1. AUMENTO PAGA BASE ORDINARIA. La Rete Operatori Operatrici Sociali sostiene la necessità di:

  • un CONTRATTO UNICO DI CATEGORIA, con riferimento al migliore dei contratti esistenti ovvero quello del pubblico impiego che considera full-time 36 ore settimanali;

  • un salario equiparato alla media dei salari italiani per ruoli professionali per i quali è richiesta la laurea.

  1. NO ABUSO DELLA BANCA ORE: Le ore straordinarie inserite in banca ore devono essere concordate dalle parti (coi lavoratori e le loro rappresentanze sindacali), in base alla effettiva flessibilità lavorativa e alle esigenze del Servizio e devono essere corrisposte le maggiorazioni delle ore straordinarie. La B.O. non deve essere legittimata come strumento per non retribuire le ore a straordinario, né per coprire gli ammanchi di lavoro non riconducibili al lavoratore stesso. In alternativa, dopo 6 mesi il lavoratore può decidere se farsi corrispondere in denaro il residuo della B.O. o usarla come riposo (B.O. Positiva). La B.O. Negativa non deve esistere, il lavoratore deve essere pagato per le ore indicate sul contratto e per le quali offre la propria disponibilità al lavoro. Non è possibile cambiare il monte ore in itinere, se non con firma consensuale di un contratto di lavoro differente dal precedente. Le assenze dell’utenza, il rischio d’impresa come il calo di ore di un appalto o di un servizio non possono ricadere sul lavoratore.

  1. MAGGIORI TUTELE E DIRITTI PER LA MATERNITA’: come già viene applicato in alcune tipologie di servizi, le operatrici che svolgono attività a diretto contatto con l’utenza

a rischio fisico alto e a stress correlato per l’allattamento, hanno diritto ad un riconoscimento della maternità obbligatoria – per il periodo da inizio gravidanza fino al 7° mese del bambino (allattamento) – con retribuzione al 100% e maturazione delle ferie (D.Lgs 151/01, art. 7 + alleg. A – punto L). Per altri ambiti di lavoro/settore a rischio basso deve essere prevista invece la possibilità di cambio mansione temporanea (coincidente il periodo della maternità obbligatoria fino al 3°mese del bambino). Nonché al mantenimento del proprio posto di lavoro al rientro dalla maternità.

  1. RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE COME LAVORO USURANTE ai fini del riconoscimento di indennizzo economico e pensione anticipata (con riferimento ai protocolli di valutazione rischi e tipologia di lavoro notturno e con turnazione h24)

  1. RICONOSCIMENTO e AUMENTO delle ore indirette (non frontali) per supervisioni pedagogiche e psicologiche, progettazione, monitoraggio, verifica dei progetti educativi, pianificazione degli interventi e riunioni d’equipe. Queste ore sono una parte fondamentale del lavoro degli operatori sociali e degli educatori, sia per la tutela della salute psico-fisica dell’operatore stesso, sia per garantire un lavoro di qualità con l’utenza e nello stesso tempo di crescita qualitativa dei Servizi nel loro complesso. Sono ore che devono essere garantite e retribuite sempre, con una pianificazione annuale, mensile e settimanale pari Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, corrispondono quasi ad 1/3 delle ore settimanali di lavoro.

  1. NO alle NOTTI PASSIVE. Tutte le ore, diurne o notturne, in cui il lavoratore/lavoratrice è sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e in condizioni di svolgere le proprie mansioni, sta lavorando e quindi va retribuito con maggiorazione notturna del 30%. – ART.1 L.66/2003

  1. AUMENTO DELLE TUTELE ASSICURATIVE E RIMBORSO CHILOMETRICO per USO MEZZO PROPRIO. L’uso dei propri mezzi di trasporto per garantire il funzionamento del Servizio e l’espletamento degli interventi educativi deve prevedere sempre un’assicurazione del mezzo, dell’operatore alla giuda e un rimborso chilometrico che riconosca l’usura del mezzo e il costo del carburante, come da Tabelle ACI. In caso di sinistro, con la propria auto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’aumento del premio assicurativo deve essere coperto dall’azienda.

  1. Gli spostamenti da una sede all’altra di lavoro, durante l’arco della giornata lavorativa, devono essere riconosciute come ore di lavoro e quindi tempo retribuito. Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, viene riconosciuto fino ad un’ora di spostamento tra una sede e l’altra.

  1. RICONOSCIMENTO ORE di 60 MINUTI per gli Educatori dell’integrazione scolastica anche laddove le ore di lezione durano 50 o 55 minuti.

  1. ELIMINAZIONE della sospensione dal LAVORO in caso di MALATTIA dell’utente per gli Educ. dell’Integrazione Scolastica. L’Educatore deve essere una figura professionale che lavora con la scuola e il suo monte ore settimanale deve essere usato sia per il lavoro con il minore certificato sia per il lavoro col gruppo classe/istituto scolastico con cui il minore convive. Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, viene riconosciuta la figura dell’educatore di plesso.

  1. ABOLIZIONE del contratto part-time ciclico verticale per coprire la sospensione di lavoro e di salario durante il periodo estivo per gli educatori che lavorano nell’integrazione scolastica. Continuità di lavoro e di salario per tutti i 12 mesi dell’anno. Stesura di appalti sull’intera annualità che comprenda il periodo scolastico e il periodo estivo e riconoscimento del lavoro estivo come tempo di verifica e progettazione.

  1. RICONOSCIMENTO DELLA 14°MA MENSILITA’, così come riconosciuto da altri CCNL di categoria (Uneba)